Il “difetto” omosessuale

“Ebbene, quanto alla lettera, vero è che la parte della missiva indirizzata alla *Xyzwqxzt* nella quale l’imputato afferma di non ritenerla “responsabile” per la sua sessualità, non essendo quest’ultima di natura “conscia ma inconscia”, potrebbe presentarsi a interpretazioni ambigue; è, d’altra parte, anche dato per assodato che l’imputato consideri l’omosessualità un “difetto” o una “colpa”…IL REATO NON E’, invero, nel fatto di AVERE UNA DETERMINATA OPINIONE, anche ove questa risulti infondata o insopportabile, ma nelle modalità in cui essa si manifesta….”

Ora, in questa SENTENZA nei miei confronti, emessa dalla terza Sezione Penale del Tribunale di Palermo, ove “…anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, il reato ascritto a TUBERTINI Tiziano deve ritenersi estinto”, risulta altresì palese che avere una “determinata opinione”, ovvero ritenere l’omosessualità un “difetto”, è ancora, grazie al cielo, un Diritto per chiunque.

Questa sarà pur anche una piccolissima sentenza per una quisquiglia da nulla, MA E’ UN PRECEDENTE, e come tale una grossa vittoria per la LIBERTA’ D’OPINIONE

Il “difetto” omosessualeultima modifica: 2019-09-18T03:37:44+02:00da allan11
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